Ammortizzatori Sociali
Gli strumenti che aiutano i lavoratori in caso di perdita temporanea e/o definitiva del lavoro.
Cassa integrazione guadagni
E' uno strumento che tutela l’insieme del lavoratori appartenenti ad un impresa industriale e consente alla aziende in difficoltà o in crisi di evitare i licenziamenti. In sostanza si tratta di una tutela che interviene durante la sospensione temporanea del lavoro in conseguenza di difficoltà di mercato o di eventi transitori non imputabili all’imprenditore.
Il sistema ha origine da un contratto collettivo del 13 giugno 1941 (avente valore di legge) ed è stato più volte riordinato, con numerosi interventi legislativi:
- Legge n.457 del 8.8.1972
- Legge n. 164 del 20.5.1975
- Decreto n. 469 del 23 Dicembre 1997
- Decreto n.218 del 10 Giugno 2000
Sul sito del Ministero del Lavoro possono essere rintracciate tutte le circolari che interessano la cassa integrazione
La Cassa integrazione guadagni si suddivide in due distinti interventi:
- Interventi ordinari in sigla Cigo
Sono soggette tutte le imprese industriali, con alcune limitate.
E’ finanziata da una contribuzione a carico del datore di lavoro. Le imprese che se ne avvalgono pagano un contributo addizionale.
La misura della prestazione al lavoratore, è stabilita nell’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Viene erogata entro precisi limite temporali e non può essere superiore ad un tetto massimo che periodicamente viene aggiornato.
La durata massima è di 13 (tredici) settimane prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi.
In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
- Interventi straordinari in sigla Cigs
Sono finalizzati a fronteggiare gravi situazioni di crisi.
La prestazione per il lavoratore è uguale agli interventi ordinari, (80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate).
La durata massima a secondo dei casi va da 12 a 24 mesi.
Contribuzione figurativa
Tutto il periodo di prestazione è coperto da contribuzione figurativa, utile per il diritto e la misura della pensione, compreso quella di anzianità.
L’Assicurazione contro la disoccupazione
E’ una forma di assicurazione sociale del nostro sistema previdenziale che tutela i lavoratori durante la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro. La disoccupazione deve essere involontaria cioè non ne hanno diritto i lavoratori che si dimettono dal lavoro per loro scelta.
La tutela è stata istituita con R.D.L. 19.10.1919 n. 2214 riorganizzata nel1935 e nel 1949 con ulteriori modifiche più recenti introdotte con la legge n. 160/1988e la legge 236/1993.
Sono escluse alcune categorie di lavoratori come gli apprendisti ed i dipendenti di aziende pubbliche con stabilità di impiego.
Per il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione sono richiesti alcuni requisiti da parte del lavoratore richiedente, quali:
- almeno due anni di anzianità assicurativa
- almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali versato o dovuti) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione di ottiene con la presentazione della domanda all’INPS entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro.
La misura della prestazione. Viene erogata per un massimo di 180 giorni a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del lavoro se la domanda è presentata successivamente, dopo cinque giorni dalla domanda. La misura è stabilita nel 40% della retribuzione percepita. (legge 388/2000).
La tutela della disoccupazione ha regole particolari per alcune categorie, quali:
- i dipendenti dell'agricoltura e dell'edilizia.
I lavoratori precari che abbiano lavorato almeno 78 giornate nell'anno e possano far valere almeno un contributo settimanale nel biennio precedente, hanno diritto ad una disoccupazione con requisiti ridotti.
La domanda, in questo caso, deve essere presentata entro il 31 Marzo di ogni anno, e la misura della prestazione spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.
Contribuzione figurativa
Per il periodo di disoccupazione indennizzata sono accreditati i contributi figurativi, utili per il diritto e la misura della pensione escluso quella di anzianità.
Integrazione salariale nel settore dell'artigianato
Attraverso la contrattazione nazionale sono state realizzate per tutti i dipendenti delle aziende artigiane ( escluso l'edilizia) una pluralità di prestazioni che assomigliano alla cassa integrazione dei dipendenti dell'industria.
Si tratta di integrazioni salariali che intervengono in caso di sospensione temporanea del lavoro per eventi eccezionali , calamità naturali e per mancanza di lavoro.
In caso di eventi eccezionali e calamità naturali l'integrazione della retribuzione copre un massimo di 240 ore ed è pari all'80% del salario.
In caso di sospensione per mancanza di lavoro il lavoratore riceve un contributo economico per un massimo di 360 ore in un anno prorogabili in casi particolari a 480 ore, con un tetto massimo di 800ore in un triennio.
Il trattamento economico e del 50% del salario per le prime 40 ore. Rimane tale anche per le ore successive per tutti coloro che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione.
Chi ha diritto all'indennità di disoccupazione, che ricordiamo è il 40% della retribuzione, riceverà dall'Ebret il 20% del salario se è operaio comune e/o qualificato e il 40% del salario se è operaio specializzato.
MOBILITA’
L’indennità di mobilità è una prestazione istituita con la legge n. 223/1991. Hanno diritto alla prestazione i lavoratori (operai, impiegati e quadri) assunti con contratto a tempo indeterminato, che vengono collocati in mobilità (stato di disoccupazione) da imprese non edili ammesse al trattamento di Cassa Integrazione guadagni straordinaria ed anche da imprese sottoposte a una procedura concorsuale, compresa l’amministrazione straordinaria.
Hanno inoltre diritto all’indennità di mobilità i lavoratori licenziati, per riduzione di personale, da imprese non edili con più di 15 dipendenti.
Tale diritto in particolari condizioni è esteso anche ai lavoratori del commercio e di trasporti.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di licenziamento. Il requisito soggettivo del richiedente consiste in 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno 6 di lavoro. Sono esclusi i dirigenti e gli apprendisti.
I lavoratori in mobilità sono iscritti in particolari liste e le aziende che gli assumono a tempo indeterminato godono di alcuni vantaggi contributivi.
Alle liste di mobilità possono iscriversi anche i lavoratori licenziate dalle aziende artigiane e dalle imprese con meno di 15 dipendenti che non hanno diritto all'indennità di mobilità.
Misura e periodo della prestazione
Spetta per un periodo massimo di 12 mesi elevato a 24 o 36 per coloro che alla data di cessazione del rapporto di lavoro abbiano compiuto rispettivamente 4 0 o 50 anni. Per i primi 12 mesi la misura e quella prevista per la Cassa integrazione (80% della retribuzione) dal tredicesimo mese in poi , è ridotta all'80% di tale misura. La prestazione non può superare un tetto massimo, che periodicamente viene aggiornato.
Contribuzione figurativa
I periodi di indennità di mobilità sono utili per il diritto e la misura della pensione compreso il diritto alla pensione di anzianità.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Si tratta di uno strumento atto a distribuire sul maggior numero possibile di lavoratori i sacrifici connessi ad una situazione di difficoltà aziendale che potrebbe portare al licenziamento di una parte di lavoratori.
In sostanza si concorda una perdita parziale di salario, riducendo l'orario di lavoro, in cambio dell'assorbimento parziale o totale dei licenziamenti.
La prima forma di questo contratto risale al 1983 e successivamente è stato regolate dalla legge n.863 del 1984 e dalla legge n. 236 del 1993.
Misura e periodo della prestazione
I contratti di solidarietà possono durare fino ad un massimo di 24 mesi quelli difensivi e fino ad un massimo di 36 mesi quelli espansivi.
L'integrazione salariale copre il 50% della retribuzione persa per la riduzione d'orario di lavoro, le aziende interessate beneficiano di particolari agevolazioni contributive.
Anche nel settore dell'artigianato possono essere stipulati i contratti di solidarietà.
In questo caso esiste un intervento dell'Ente Bilaterale Regionale Toscano, in sigla Ebret che concede una integrazione salariale del 40% della retribuzione fino a 520 ore di lavoro e del 12,50%per tutto il restante periodo di solidarietà. L'ente anticipa anche il contributo statale a carico dell'Inps che per questi lavoratori è del 25% della retribuzione.
Contribuzione figurativa
I periodi per i quali è corrisposta l'integrazione salariale per i contratti di solidarietà sono utili per il diritto e la misura della pensione compreso il diritto alle pensioni di anzianità.
Annunci di Lavoro per Regione
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